Luigi Montella2 Luca Taffetani1 (1AUSL Forlì, 2AUSL Bologna)
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Il controllo, eseguito dal veterinario ufficiale presso gli stabilimenti di macellazione - luogo di arrivo del trasporto - avviene attraverso:
1. la verifica documentale delle autorizzazioni di automezzi, autisti e ditte di trasporto;
2. la verifica materiale di un campione degli animali trasportati (almeno il 10% degli animali che giungono in un anno con percorrenza maggiore ai 50 km);
3. il controllo delle condizioni di benessere di tutti gli animali nei locali di stazionamento in attesa della macellazione;
4. il controllo della formazione e dell’attività del personale responsabile dell’accudimento degli animali durante lo scarico e lo stazionamento degli animali.Se le ispezioni verificano una situazione che compromette il benessere degli animali, l’operatore del settore alimentare ne viene tempestivamente informato, onde risolvere la non conformità.
Qualora il problema di mancato benessere origini nella produzione primaria- ovvero in allevamento-, vengono informati:
a) il veterinario “privato” (libero professionista o dipendente che assiste l’azienda di provenienza),
b) l’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile dell’ azienda (tali informazioni non pregiudicano comunque la possibilità di successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, c) l’autorità competente (veterinario ufficiale) responsabile della supervisione dell’azienda di provenienza degli animali.
Sono state elevate sanzioni, soprattutto per condizioni di trasporto che non rispettavano le densità di carico previste, ma occorre però specificare che non sempre il controllo ufficiale ha potuto rilevare un corrispondente ed evidente danno agli animali sia in fase pre che post macellazione (mortalità, lesioni scarti, colore delle carcasse e carni ecc).
Alcuni aspetti restano ancora da chiarire nella nuova legislazione (Reg. CE 1/2005):
ad esempio il trasporto degli avicoli avviene in contenitori che non sono di proprietà del trasportatore, ma della ditta di macellazione. Questi, a meno che non siano utilizzati per lunghi trasporti, non sono quindi sottoposti a verifica al momento della autorizzazione dell’automezzo. Inoltre, ad oggi, non sono stati fissati i loro criteri di conformità , e neppure sono state attribuite responsabilità per il loro mantenimento in buono stato. tranne che per il trasportatore.
Il trasportatore diventa quindi infatti praticamente l’ unico responsabile del trasporto all’interno di una filiera integrata, dove, di fatto, la programmazione delle macellazioni e dei conseguenti carichi degli animali vengono programmate in altre sedi e da diversi responsabili. Egli non viene coinvolto direttamente ma agisce come semplice esecutore.
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