Il trasporto degli avicoli da carne: esperienze di campo in Italia

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Categoria: 46esimo CN2008

Luigi Montella2 Luca Taffetani1 (1AUSL Forlì, 2AUSL Bologna)
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Il controllo,  eseguito  dal  veterinario ufficiale presso gli stabilimenti di macellazione - luogo di arrivo del trasporto - avviene attraverso:
1. la verifica documentale delle autorizzazioni di automezzi, autisti e ditte di trasporto;
2. la verifica materiale di un campione degli animali trasportati (almeno il 10% degli animali che giungono in un anno con percorrenza maggiore ai 50 km);
3. il controllo delle condizioni di benessere di tutti gli animali nei locali di stazionamento in attesa della macellazione;

4. il controllo della formazione e dell’attività del personale responsabile dell’accudimento degli animali durante lo scarico e lo stazionamento degli animali.Se le ispezioni verificano una situazione che compromette il benessere degli animali, l’operatore del settore alimentare ne viene tempestivamente informato,  onde  risolvere  la  non  conformità.

Qualora il problema di  mancato  benessere origini nella produzione primaria-  ovvero   in  allevamento-, vengono informati:
a) il veterinario “privato” (libero  professionista  o  dipendente   che assiste l’azienda di provenienza),
b) l’operatore del settore alimentare (OSA) responsabile dell’ azienda (tali informazioni non pregiudicano  comunque la possibilità di successivi procedimenti giudiziari) e, laddove opportuno, c) l’autorità competente (veterinario  ufficiale) responsabile della supervisione dell’azienda di provenienza degli animali.
Sono state elevate sanzioni,  soprattutto  per condizioni  di trasporto  che  non   rispettavano le densità di carico  previste, ma occorre  però  specificare  che  non  sempre  il  controllo  ufficiale  ha  potuto  rilevare  un corrispondente ed evidente danno agli animali sia  in  fase  pre  che  post  macellazione  (mortalità,  lesioni  scarti, colore  delle  carcasse  e  carni  ecc).
Alcuni aspetti restano ancora da chiarire nella nuova legislazione (Reg. CE 1/2005):
ad  esempio il trasporto degli avicoli avviene in contenitori che non sono di proprietà del trasportatore, ma della ditta di macellazione.  Questi,  a  meno  che    non  siano utilizzati  per  lunghi  trasporti, non  sono quindi sottoposti a verifica  al  momento  della  autorizzazione dell’automezzo. Inoltre,  ad  oggi,  non sono stati fissati i loro criteri di conformità , e neppure sono state attribuite responsabilità per il  loro mantenimento in buono stato. tranne  che  per il trasportatore.
Il trasportatore diventa  quindi infatti  praticamente l’ unico responsabile del trasporto all’interno di una filiera integrata, dove,  di  fatto,  la  programmazione delle  macellazioni  e dei  conseguenti  carichi  degli animali vengono programmate in altre sedi e  da  diversi  responsabili.  Egli non  viene  coinvolto direttamente  ma  agisce  come  semplice esecutore.

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