La legislazione europea in materia di trasporto animale

Categoria: 46esimo CN2008

Leonardo Nanni Costa (Dipartimento di Protezione e Valorizzazione Agroalimentare (DIPROVAL) - Università di Bologna
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Il primo intervento legislativo europeo sulla complessa materia del trasporto animale può esser fatto risalire a quasi 40 anni fa, al 13 dicembre del 1968 quando, a Parigi, fu firmata la Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale. La convenzione vincolò gli stati firmatari al rispetto di principi generali riguardanti le condizioni minime di benessere da garantire agli animali nei viaggi internazionali, sia per terra, che per mare, che per via aerea. La Convenzione già elencò gli aspetti che maggiormente incidono sulla risposta fisiologica e comportamentale degli animali trasportati quali l'alimentazione, l'abbeveraggio, lo spazio disponibile, la temperatura ambientale e le attrezzature per il carico e lo scarico.

Il successivo intervento legislativo avvenne il 18 Luglio 1977 con l'emanazione della Direttiva 77/489/CEE la quale pose l’obbligo del “certificato veterinario”, ossia l'attestazione che garantiva il rispetto di adeguate condizioni di benessere degli animali negli scambi internazionali. Tale direttiva fu poi abrogata da quella emanata il 19 novembre del 1991, ossia la direttiva 91/628/CEE ove erano descritte in maniera dettagliata e organica le condizioni di trasporto in base ai mezzi utilizzati e alle specie trasportate.
Dopo soli 4 anni, il 29 Giugno 1995, fu approvata dal Consiglio Europeo la Direttiva 95/29/CE, che modificò la precedente introducendo notevoli ed importanti cambiamenti quali la durata dei periodi di trasporto ed i necessari intervalli di riposo, l’alimentazione, l’abbeveraggio e le superfici minime da garantire, per specie e per categoria di animali, in funzione del loro peso vivo. I successivi interventi legislativi furono emanati non più sotto forma di direttiva ma di regolamento, in modo da vincolare i paesi membri ad una loro immediata applicazione. Questi riguardarono, in particolare, i viaggi di lunga durata, definendo i requisiti strutturali e sanitari dei “punti di sosta” (Regolamento CE n. 1255/97), e le dotazioni degli autoveicoli, in particolare la presenza di lettiera, di tramezzi, di dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio e di sistemi di ventilazione meccanica (Regolamento CE n. 411/98).
Nel luglio del 2003, sull'onda di problemi sanitari creati dalla diffusione di forme patologiche trasmesse da animali trasportati, fu formulata una proposta di regolamento che conteneva rilevanti modifiche alle norme allora in vigore. In particolare si proponeva di ridurre la durata dei periodi di trasporto a sole 9 ore seguita da 12 ore di sosta da svolgersi all'interno degli automezzi, nonché la ripetizione ciclica di tali periodi fino al termine del viaggio e la conseguente eliminazione dei punti di sosta autorizzati. Le forti e giustificate obiezioni su tale soluzione non ne permisero l’approvazione ma tale proposta conteneva anche, come fatto positivo, una forte spinta all'educazione del personale, intesa come mezzo per migliorare le condizioni di benessere degli animali trasportati.
Attualmente il trasporto degli animali per scopi commerciali è disciplinato dal regolamento CE n. 1/2005 del 22 dicembre 2004 le cui norme hanno trovato attuazione dal 5 gennaio del 2007. Questo, pur non modificando i tempi di viaggio e le superfici disponibili per animale definiti dalle precedenti norme, ha introdotto alcuni elementi fortemente innovativi e di sicuro impatto sulle condizioni di trasporto degli animali, indipendentemente dalla specie d’appartenenza. Questi sono rappresentati dal sistema di navigazione satellitare, da una definizione più chiara degli animali non idonei ad essere trasportati, dall’autorizzazione al trasporto e dall'educazione del personale. Il sistema di navigazione satellitare può essere considerata una soluzione tecnologica all’estrema difficoltà di far rispettare i tempi di viaggio previsti dalle norme. Inoltre, l’installazione di questo sistema a bordo degli automezzi ha dato la possibilità di accoppiare alla trasmissione della posizione geografica una serie di informazioni riguardanti la temperatura interna dell’automezzo e l’apertura dei portelloni. Altri aspetti, non meno rilevanti, riguardano i sistemi di ventilazione e di controllo della temperatura per i mezzi destinati al trasporto di equidi, ruminanti e suini.
Riguardo agli avicoli, il regolamento non ha modificato quanto previsto dalle precedenti direttive sul trasporto riguardo agli spazi minimi da garantire agli animali e non ha specificato un tempo massimo di viaggio cui fare seguire lo scarico. Ha comunque indicato che per il pollame e gli uccelli domestici devono essere disponibili acqua e mangimi appropriati in quantità adeguate, a meno che il viaggio non duri meno di 12 ore, esclusi i tempi di carico e scarico, per i volatili adulti e di 24 ore per i pulcini di tutte le specie, a condizione che il viaggio sia completato entro 72 ore dalla schiusa dell'uovo. In effetti, poiché è particolarmente difficile fornire adeguate quantità di acqua e alimenti nei trasporti commerciali, questi limiti temporali defininiscono, in pratica, i tempi massimi di viaggio. Per la particolare tipologia di trasporto degli avicoli, il regolamento accetta il fatto che non è possibile ispezionare il carico durante il viaggio mentre tale aspetto viene richiesto per il trasporto di altre specie. In generale, come era lecito attendersi, il regolamento CE n. 1/2005 presenta ancora alcune difficoltà attuative ma nel complesso l’impianto normativo appare adeguato a garantire migliori condizioni di trasporto, a migliorare la preparazione del personale coinvolto e a rendere più efficace il controllo di questa complessa e delicata operazione.

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